Il 27.7.20 l’Antitrust (Autorità Garante per la Concorrenza e il Mercato, AGCM) ha affermato il diritto a ricevere assistenza immediata in caso di guasti di dispositivi e ausili per la disabilità. Anche quando essi siano stati consegnati a disabili e malati su ordine delle ASL. E ha condannato il colosso Sapio Life S.p.A. a una sanzione di 240 mila euro.
Égalité aveva denunciato all’Autorità Garante due casi di mancata assistenza, da parte di Sapio Life S.p.A., su dispositivi e ausili per la disabilità ancora in garanzia. Nello specifico, si trattava di:
– una costosa ruota anteriore con motorino elettrico (c.d. trike, prodotto da Batec), da collegare a una sedia a rotelle manuale,
– un cuscino antidecubito, da collocare sulla seduta della sedia a rotelle. Indispensabile per prevenire la formazione di piaghe da decubito.
L’Autorità Garante ha preso subito in considerazione la segnalazione di Égalité. Avviando un’istruttoria, successivamente prorogata per raccogliere ogni documento utile all’analisi della vicenda.
Durante l’istruttoria è emerso un altro caso di grave disservizio della sanitaria lombarda. La quale aveva fornito a un uomo massiccio (>90 kg) di nazionalità algerina una carrozzina di misura da bambino. Rifiutando la sua sostituzione con una sedia della misura appropriata. Una vera tortura.
L’AGCM, a seguito di ampia istruttoria, si è pronunciata in merito all’applicazione del Codice del Consumo (d.lgs. 206/05) agli ausili e dispositivi forniti da aziende sanitarie private, quand’anche l’ordine provenga dal Servizio Sanitario Regionale (SSR).
Il fornitore degli ausili, chiarisce l’Antitrust, ‘instaura con l’utente una relazione di tipo economico riconducibile al Codice del Consumo’. Anche se ‘intrattiene un rapporto contrattuale con il SSR finalizzato alla realizzazione di un pubblico servizio a beneficio dei disabili’. Vale a dire che il consumatore ‘è il soggetto nel cui interesse è stipulato il contratto tra la Pubblica Amministrazione e il fornitore selezionato’. (1)
La persona con disabilità temporanea o permanente, sottolinea l’Autorità Garante, ‘versa in una condizione di particolare vulnerabilità e ciò impone al fornitore una responsabilità e una diligenza professionale di elevato livello’. (2)
Sono stati considerati, in particolare, i diritti di costoro a:
– venire informati in modo accurato, in fase di consegna, sulle procedure da attivare nei casi di guasti e malfunzionamenti. O comunque di inidoneità degli strumenti rispetto alle esigenze che ne hanno determinato l’ordine,
– ricevere assistenza tempestiva in ogni ipotesi di inadeguatezza o difetto dell’ausilio o dispositivo assegnato.
‘La normativa sanitaria prevede espressamente che il paziente partecipi all’individuazione del dispositivo e/o del modello di ausilio più adatto, qualificando tale individuazione come una ‘scelta’ (DM 332/99, articolo 1.5) o come una ‘richiesta’ (DPCM 12.1.27, articolo 17.5) del paziente.
Le scelte/richieste del paziente sono poste in primo piano, al punto che si prevede la possibilità che il medico specialista prescriva ausili o dispositivi non ricompresi nel Nomenclatore, ma riconducibili a dispositivi inclusi, al fine di soddisfare specifiche, apprezzabili necessità derivanti dallo stile di vita o dal contesto ambientale, relazionale o sociale in cui vive il paziente stesso.’ (3)
Qualora il dispositivo prescelto superi l’importo di spesa stabilito nel Nomenclatore, peraltro, il paziente viene chiamato a corrispondere la differenza. Fatta salva la possibilità per la ASL di autorizzare l’acquisto assumendone l’intero costo, in caso di patologie gravissime.
Una scelta commerciale viene quindi rimessa al disabile/paziente/consumatore. Il quale può decidere se acquistare un dispositivo autonomamente ovvero se rivolgersi al Servizio Sanitario, per ragioni di risparmio. E in questo secondo caso, in diverse Regioni italiane può anche scegliere a quale fornitore rivolgersi tra quelli selezionati. (4)
‘Gli ausili alla disabilità e i dispositivi antidecubito sono essenziali per la qualità della vita del disabile e, quindi, il consumatore deve venire messo nella condizione di conoscere come comportarsi in caso di guasto/rottura in modo da ridurre al minimo indispensabile i tempi di intervento e di riparazione’. (5)
‘La diligenza professionale attesa nell’assistenza ai pazienti disabili (…) richiede un’organizzazione in grado di assicurare una rapida riparazione (…) nonché, qualora tale riparazione non sia possibile in tempi brevi, la disponibilità di mezzi e dispositivi sostitutivi, da utilizzare finché l’ausilio originale non sia stato riparato o visionato dal produttore’. (6)
Sani o malati, normodotati o diversamente abili, dalla nascita all’ultimo respiro siamo sempre tutti consumatori. #Égalité! E i più vulnerabili meritano particolare attenzione, che deve tradursi nell’assistenza tempestiva. In particolare quando si tratti di beni e servizi necessari alla loro vita quotidiana.
Sapio Life è venuta meno alle proprie responsabilità ed è stata condannata a una sanzione di 240 mila euro per pratiche commerciali ingannevoli e scorrette, realizzate per oltre 4 anni. Al punto da causare, nei casi che hanno dato origine alla vicenda, gravi disagi e lesioni a un suo consumatore invalido al 100%. Il quale, per ottenere la sostituzione del motorino per la sedia a rotelle, è dovuto ricorrere anche alla giustizia civile. E subire l’onta di una replica di Sapio con richiesta di condanna del disabile per lite temeraria (!).
Ringraziamo l’Autorità Garante per la Concorrenza e il Mercato per avere fatto luce sui diritti delle persone con disabilità e così anche di anziani e malati. Nonché le nostre socie fondatrici Francesca Agostini, avvocata, e Giulia Torre, per avere sostenuto professionalmente l’iniziativa promossa dallo scrivente per i diritti di tutti.
Dario Dongo
Note
(1) Antitrust, delibera 27.7.20 a esito del procedimento PS 11481, paragrafo 78. Così anche TAR Lazio, sentenza 7122/19. In linea con la pronuncia 20.7.17 della Corte di Giustizia europea, sull’applicazione della direttiva pratiche commerciali sleali (dir. 2005/29/CE), nel caso C-357/16
(2) V. sopra, paragrafi 90-91
(3) Idem c.s., par. 21
(4) Ibidem, paragrafi 83-87
(5) V. sopra, par. 94
(6) Par. 103
Dario Dongo, avvocato e giornalista, PhD in diritto alimentare internazionale, fondatore di WIISE (FARE - GIFT – Food Times) ed Égalité.