La sicurezza chimica è ancora un miraggio. Prosegue tuttavia, con lentezza, la revisione della legislazione europea sulle sostanze chimiche per proteggere consumatori, lavoratori e ambiente.
Tra le novità che entrano in vigore nel 2022 compare il divieto di tre fragranze allergeniche nei giocattoli e restrizioni sulla quantità di IPA (idrocarburi aromatici policiclici) ammesse nei prodotti finiti, come i tappeti erbosi artificiali. Ecco le modifiche più rilevanti, riassunte dall’Agenzia svedese per i prodotti chimici (KEMI, Kemikalieinspektionen).
I diisocianati sono sostanze chimiche impiegate principalmente per la produzione di plastica poliuretanica (PUR), molto diffusa in forma di schiume, sigillanti e rivestimenti. Sono riconosciuti da molti anni come allergenici e sensibilizzanti per le vie respiratorie (causando asma grave) e della pelle.
Dal 24.2.22, la concentrazione di diisocianati è ridotta allo 0,1% di peso del prodotto finito e la vendita è riservata a lavoratori formati sull’uso sicuro del materiale. Un’etichetta deve precisare che tra oltre un anno (dal 24.8.23) l’uso industriale o professionale del prodotto contenente diisocianati sarà consentito solo dopo aver ricevuto una formazione adeguata. (1)
Dal 1.3.22 scatta l’armonizzazione obbligatoria di classificazione, imballaggio ed etichettatura di pericolo di un gruppo di sostanze chimiche elencate nell’allegato VI del regolamento 1272/2008, detto regolamento CLP, Classification, labelling and packaging.
Il XV adeguamento tecnico (ATP 15, Adaption to Technical Progress) dell’elenco delle sostanze riguarda, tra gli altri, il diisottilftalato (DIOP), uno ftalato plastificante classificato come tossico per la riproduzione, vale a dire nocivo per la fertilità o il nascituro, e per il piombo in polvere. (2)
I giocattoli possono contenere sostanze molto pericolose per la salute dei bambini. Dopo la revisione delle regole nel 2021 su formaldeide e alluminio, alcuni correttivi sono in vista per il 2022. Tre fragranze allergeniche (atranolo, clotraranolo e metil pentano carbonato) dal 5.7.22 si aggiungono alle 55 già vietate. L’etichettatura obbligatoria per le fragranze allergeniche ammesse viene invece estesa da 11 a 72 sostanze.
Sulla anilina – genotossica e cancerogena – dal 5.12.22 scattano nuovi limiti per la presenza nei giocattoli per bambini di età inferiore ai tre anni e negli altri giocattoli destinati a essere messi in bocca. I limiti si applicano ai giocattoli in tessuto e pelle e alle pitture per le dita. (3)
Gli idrocarburi aromatici policiclici (IPA) sono composti molto pericolosi per la salute, in quanto cancerogeni e mutageni. Sono presenti nei granuli cosparsi nelle aree giochi per attenuare le cadute e nei prati artificiali, largamente impiegati nelle aree dedicate allo sport.
Dal 10.8.22 ne viene rivista la presenza. Le nuove soglie massime sono di 20 mg/kg (0,002%) per la somma di 8 specifici IPA. (4)
Il 17.12.22 termina il periodo di transizione stabilito dall’ATP 17 (il diciassettesimo adeguamento tecnico del regolamento CLP) per aggiornare classificazione, etichettatura e imballaggio, nonché terminare le scorte, di altre numerose sostanze chimiche, tra le quali:
– acido citrico e diverse sostanze attive utilizzate nei pesticidi. Ora soggette a etichettatura e classificazione vincolanti,
– d-limonene. Classificato per il rischio di aspirazione,
– composti del boro. Nuova classificazione ed etichettatura sulla tossicità riproduttiva (‘nuoce alla fertilità e al feto’) ed eliminazione dei limiti speciali, confluiti nel limite generale dello 0,3%,
– composti di rame. Viene assegnato un valore fisso per la tossicità acuta stimata dei composti impiegati nelle miscele. (5)
Marta Strinati
(1) Regolamento (UE) 2020/1149 della Commissione del 3 agosto 2020 recante modifica dell’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda i diisocianati. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32020R1149&from=IT
(2) Regolamento delegato (UE) 2020/1182 della Commissione del 19 maggio 2020 recante modifica, ai fini dell’adeguamento al progresso tecnico e scientifico, dell’allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32020R1182
(3) Le revisioni alla direttiva Giocattoli sono riassunte da KEMI a questo link
(4) V. Regolamento (UE) 2021/1199 della Commissione del 20 luglio 2021, che modifica l’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli idrocarburi policiclici aromatici (IPA) presenti nei granuli o nel pacciame utilizzati come materiale da intaso nei campi sportivi in erba sintetica o in forma sfusa nei parchi giochi o in applicazioni sportive https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1199&from=EN
(5) V. ATP 9-17 sul sito ECHA https://echa.europa.eu/it/information-on-chemicals/annex-vi-to-clp