Il DPCM 3.11.20 ha rafforzato le misure di contenimento del contagio da Covid-19, dal 6.11.20 fino al 3.12.20. (1) A seguire, le norme di rilievo per le persone con disabilità, malattie e chi interagisca con loro.
Sono esentati dall’obbligo di indossare la mascherina – oltre ai bambini di età inferiore ai 6 anni e ‘i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva’ – ‘i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina’, nonché ‘coloro che per interagire con i predetti versino nella stessa incompatibilità’. Come ad esempio coloro che interagiscano con i sordi, per i quali la lettura labiale è uno strumento indispensabile di comunicazione.
Le persone con disabilità motorie o con disturbi dello spettro autistico, disabilità intellettiva o sensoriale o problematiche psichiatriche e comportamentali o non autosufficienti con necessità di supporto possono sempre svolgere attività motoria, anche all’aperto.
Le distanze di sicurezza e i propri accompagnatori o fornitori di assistenza che operino ‘a qualsiasi titolo’ (professionale o solidaristico, continuativo o amicale) possono venire ridotte, in ragione delle necessità.
Le attività sociali e socio-sanitarie erogate dietro autorizzazione o in convenzione (comprese quelle erogate all’interno o da parte di centri semiresidenziali per persone con disabilità) – qualunque sia la loro denominazione, a carattere socio-assistenziale, socio-educativo, polifunzionale, socio-occupazionale, sanitario e socio-sanitario – proseguono secondo i piani territoriali adottati dalle Regioni. I quali devono assicurare, ove del caso attraverso specifici protocolli, il rispetto delle disposizioni per la prevenzione dal contagio e la tutela della salute di utenti e operatori.
L’accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalità e lungo degenza, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non, è limitata ai soli casi indicati dalla direzione sanitaria della struttura, che è tenuta ad adottare le misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione.
Gli accompagnatori dei pazienti non possono permanere nelle sale di attesa dei dipartimenti emergenze e accettazione e dei pronto soccorso (DEA/PS), salve specifiche diverse indicazioni del personale sanitario.
Sono consentiti soltanto gli eventi e le competizioni ‒ riconosciuti di interesse nazionale, con provvedimento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e del Comitato italiano paralimpico (CIP) ‒ che riguardano gli sport individuali e di squadra organizzati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva (ovvero da organismi sportivi internazionali), all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse o all’aperto senza la presenza di pubblico.
Gli impianti sciistici possono venire utilizzati solo da atleti (professionisti e non professionisti) riconosciuti di interesse nazionale dal CONI, dal CIP e/o dalle rispettive federazioni. Per permettere la preparazione allo svolgimento di competizioni sportive nazionali e internazionali, e le competizioni stesse.
Palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali possono erogare esclusivamente le prestazioni che rientrano nei livelli essenziali di assistenza, ovvero le attività riabilitative o terapeutiche. I centri di riabilitazione possono a loro volta proseguire le attività.
Asili-nido, asili e primo ciclo di istruzione (scuole elementari e medie) proseguono l’attività didattica ed educativa in presenza, con uso obbligatorio di mascherine al di fuori dei bambini di età inferiore ai 6 anni e dei soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina.
Le scuole secondarie di secondo livello adottano forme flessibili nell’organizzare l’attività didattica, in modo da poterla svolgere al 100% tramite didattica digitale integrata. L’attività in presenza è ammessa:
– nei soli casi di necessità di mantenere una relazione per l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e bisogni educativi speciali, garantendo il collegamento online con gli altri alunni della stessa classe,
– per le attività di laboratorio, ove necessarie.
Nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di ‘massima gravità e da un livello di rischio alto’ le attività scolastiche e didattiche si svolgono esclusivamente con modalità a distanza. Le attività in presenza proseguono invece in asili-nido e asili, scuola elementare e primo anno delle scuole medie.
L’attività in presenza è comunque ammessa per mantenere una relazione educativa volta a realizzare l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, garantendo il collegamento online con gli alunni della classe in didattica digitale integrata. Nonché in caso di necessità d’uso di laboratori.
Gli studenti che non riescano a partecipare alle attività didattiche o curriculari delle università e delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, tali attività possono venire svolte, ove possibile, con modalità a distanza individuate dalle medesime università e istituzioni. Tenuto anche conto delle specifiche esigenze degli studenti con disabilità.
Nelle (sole) pubbliche amministrazioni, tenuto conto dell’evolversi della situazione epidemiologica, ciascun dirigente adotta nei confronti dei lavoratori fragili ogni soluzione utile ad assicurare lo svolgimento di attività in ‘modalità agile’. Anche attraverso l’attribuzione a diversa mansione (compresa nella medesima categoria o area di inquadramento come definite dai contratti collettivi vigenti) e lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale.
Dario Dongo
Note
(1) Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3.11.20. Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19». (20A06109) (GU Serie Generale n.275 del 04-11-2020 – Suppl. Ordinario n. 41)
Dario Dongo, avvocato e giornalista, PhD in diritto alimentare internazionale, fondatore di WIISE (FARE - GIFT – Food Times) ed Égalité.