Covid-19. L’Italia predispone le misure ad applicarsi nella fase 2. Si allenta, progressivamente, la quarantena introdotta l’11.3.20 e prorogata, con alcune modifiche, il 10.4.20.
Cosa cambia per la popolazione generale? Riepilogo sulle uscite fuori casa ammesse a decorrere dal 4.5.20 e nota su disabili e anziani.
Lo stato di emergenza, stabilito in Italia il 31.1.20, prosegue fino al 31.7.20. Fatte salve successive quanto probabili proroghe. La traiettoria dei contagi sembra iniziare a diminuire, in una situazione che tuttavia presenta ampi margini di incertezza.
Le incertezze sono legate alla tuttora scarsa copertura della popolazione con test di biologia molecolare sui tamponi. 1.789.662 le analisi eseguite, 105.813 i casi positivi, 26.977 i decessi riportati dal ministero della Salute il 27.4.20 alle ore 18. Ulteriori incertezze derivano dai decessi non registrati (o comunicati) in relazione al nuovo coronavirus.
Il DPCM 26.4.20 non mette fine al lockdown. Si tiene infatti debito conto dei rischi di nuovi focolai e di ulteriore diffusione del contagio, che potrebbero rinnovare la pressione sul sistema sanitario e costringere al ripristino di misure drastiche di distanziamento sociale, con ulteriore danno all’economia del Paese. E si introducono, di conseguenza, misure di contenimento progressivamente più blande rispetto a quelle attuali.
Il DPCM 26.4.20 conferma, di fatto, il divieto per la popolazione generale di uscire fuori casa. Al di fuori degli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, motivi di salute e situazioni di necessità, come l’acquisto dei beni essenziali. Rimane l’obbligo di autocertificazione. (1)
I soggetti con sintomi di infezione respiratoria e febbre (>37,5° C) devono rimanere a casa e limitare al minimo indispensabile i contatti sociali, contattando il proprio medico curante (art. 1.1.b). Si noti bene tuttavia che SARS-CoV-2 può manifestarsi anche con sintomi gastrointestinali. (2)
Le persone positive al virus Covid-19 devono sottoporsi a isolamento domiciliare. Con divieto di lasciare il luogo ove sono isolate, salvo specifiche disposizioni delle autorità sanitarie (art. 1.1.c).
L’allontanamento dal proprio domicilio è dunque ammesso nella fase 2 per i motivi ed entro i limiti che seguono.
A) nello stesso Comune:
– acquistare beni essenziali,
– praticare esercizio fisico. Dal 4.5.20 anche nei parchi, ville e giardini pubblici, rispettando il divieto assoluto di assembramenti nonché la distanza di sicurezza interpersonale di un metro,
– accompagnare il cane a passeggio,
– acquistare pasti da asporto, dal 4.5.20. A condizione che il consumo non avvenga all’interno del locale commerciale e non si formino assembramenti all’esterno,
– celebrare i funerali. Non oltre 15 persone, se possibile all’aperto, nel rispetto delle distanze interpersonali con i familiari non conviventi,
– incontrare i congiunti, con dovere di distanziamento interpersonale (almeno un metro) e utilizzo delle protezioni delle vie respiratorie (mascherine). (3)
B) Anche al di fuori del Comune di residenza o domicilio:
– lavoro,
– assistere un familiare o conoscente,
– prestare servizio di volontariato,
– prendere cura dei figli, in caso di coppie separate.
C) Anche al di fuori della Regione:
– comprovate esigenze lavorative,
– assoluta urgenza,
– motivi di salute,
– rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza (articolo 1.1.a).
Il decreto in esame consente di ‘svolgere con accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti, attività sportiva o motoria, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l’attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività’ (art. 1.1.f).
La disabilità viene tuttora ignorata nelle sue molteplici forme, le quali spesso richiedono una vicinanza stretta tra la persona non autosufficiente e il suo caregiver. Per accompagnare il non vedente come chi claudica e rischia di cadere. In questi e altri casi:
– lo stato di necessità giustifica appieno il mancato rispetto delle distanze di sicurezza. Va dunque esclusa ogni ipotesi sanzionatoria, a prescindere dall’esistenza di un rapporto lavorativo o di contiguità tra la persona bisognosa e chi la aiuti, (4)
– la protezione delle vie respiratorie, come ogni altra prassi igienica per prevenire la trasmissione del virus (frequente lavaggio delle mani in primis) deve comunque venire applicata con cura, da chi fornisce assistenza anzitutto. (5)
Prosegue la discriminazione nei confronti di disabili, anziani e malati, come si è sopra accennato. Abbiamo del resto già denunciato la vergognosa rarefazione dei servizi di assistenza e di cura. Il disastro nel disastro, appunto.
I bambini a loro volta subiscono la permanenza di chiusura delle aree di gioco attrezzate, oltreché degli asili nido. (6) Organizzare i servizi dell’infanzia in condizioni di sicurezza da Covid-19 può effettivamente richiedere ulteriori riflessioni, ma negare uno scivolo o un’altalena nel rispetto delle distanze di sicurezza è un errore da correggere.
Mai come in questa era è indispensabile coinvolgere in ogni decisione politica e amministrativa chi ogni giorno vive la disabilità e le relazioni con persone vulnerabili e bambini. Per mettere fine a un’intollerabile discriminazione che si fonda appunto su una barriera culturale.
Dario Dongo
Note
(1) Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri (DPCM) 26.4.20. Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale. (20A02352) GU Serie Generale 27.4.20 n. 108, https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/04/27/20A02352/sg
(2) Gu J, Han B, Wang J. COVID-19: Gastrointestinal Manifestations and Potential Fecal-Oral Transmission. Gastroenterology. 2020;. doi:10.1053/j.gastro.2020.02.054
(3) Perché usare le mascherine? V. https://www.egalite.org/coronavirus-mascherine-per-tutti-gli-studi-scientifici-a-favore/
Mascherine, l’ABC. V. https://www.egalite.org/coronavirus-e-mascherine-quali-usare-e-come/
(4) Legge 689/1981, c.d. legge di depenalizzazione. ‘Non risponde delle violazioni amministrative chi ha commesso il fatto nell’adempimento di un dovere o nell’esercizio di una facoltà legittima ovvero in stato di necessità o di legittima difesa’ (articolo 4, Cause di esclusione della responsabilità)
(5) Tavola sinottica sulle mascherine da utilizzare. V. https://www.greatitalianfoodtrade.it/salute/covid-19-mascherine-chirurgiche-e-respiratori-ffp3-n95-e-ffp2-approfondimento
(6) DPCM 26.4.20, art. 1.1, punti ‘e’ e ‘k’
Dario Dongo, avvocato e giornalista, PhD in diritto alimentare internazionale, fondatore di WIISE (FARE - GIFT – Food Times) ed Égalité.