Covid-19. L’Italia è stato di emergenza, a seguito della delibera governativa e dei successivi decreti nazionali, a cui si sono sommate le ordinanze di varie Regioni. Nella continua evoluzione delle norme, proviamo a chiarire quando e a quali condizioni si può uscire di casa.
Allo stato attuale in Italia si può uscire di casa solo per motivi di necessità e urgenza. Le persone positive al virus Covid-19 e sottoposte a quarantena non possono lasciare il luogo in cui sono isolate, salvo disposizioni delle autorità sanitarie. Tutti gli altri, soggetti alle restrizioni disposte per il contenimento del contagio di Covid-19, possono uscire nel rispetto delle seguenti condizioni.
▶️ Negli immediati pressi dell’abitazione, per lo stretto tempo necessario, si può andare a
– fare acquisti di beni essenziali,
– praticare esercizio fisico (anche solo un cammino intorno a casa per i più grandi, un po’ di esposizione al sole per i disabili),
– accompagnare il cane a breve passeggio,
▶️ Senza badare alle distanze, ci si può recare:
– ad assistere un familiare o conoscente (o prestare servizio di volontariato),
– al lavoro,
– a prendersi cura dei figli, per le coppie separate.
L’autocertificazione – da compilare, firmare e portare con sé quando si esce – può venire scaricata sul sito web della Polizia di Stato nella sua versione ultima.
Ulteriori limiti devono venire verificati sui siti web o attraverso linee telefoniche dedicate, nella Regione ove si vive. L’auto-responsabilità di ciascuno, nel rispettare la distanza interpersonale minima, è cruciale per impedire il contagio. L’evoluzione degli eventi e dei provvedimenti, qui di seguito descritta, mostra la gravità della situazione complessiva e l’esigenza di attenersi alle prescrizioni indicate.
Il 30.1.20 l’OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità, o World Health Organization, WHO) ha dichiarato lo stato di emergenza internazionale di salute pubblica (Public Health Emergency of International Concern, PHEIC) in relazione al coronavirus SARS-CoV2.
Il 31.1.20 lo stato di emergenza ‘coronavirus’ è stato dichiarato anche in Italia, per un periodo di sei mesi (fino al 31.7.20), mediante apposita delibera del Consiglio dei ministri. (1) A ciò è seguita una serie di decreti legge e del Presidente del Consiglio, circolari ministeriali, ordinanze regionali e comunali.
L’11.3.20 la pandemia Covid-19 è stata dichiarata dal direttore generale del WHO, Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus. Lo stesso giorno in Italia la Presidenza del Consiglio dei ministri ha adottato il decreto #RestiamoaCasa. (2)
Il decreto #RestiamoaCasa, con il c.d. lockdown, ha stabilito restrizioni straordinarie alla libertà di movimento nell’intero territorio nazionale, isole incluse. (2) Mediante adozione di:
– decalogo del ministero della Salute, ove si prescrive a tutti l’adozione di una serie di precauzioni igieniche (in primis distanze di sicurezza e lavaggio frequente delle mani),
▶️ condizioni per uscire di casa. Necessità e urgenza (es. fare la spesa o andare in farmacia, assistere familiare o conoscente bisognoso, portare il cane a fare i suoi bisogni) o lavoro. Con autocertificazione al seguito (v. sopra, alla fine del primo paragrafo),
– sospensione di un ampio novero di attività ritenute non essenziali.
Il Protocollo 14.3.20, sottoscritto dalle parti sociali, ha poi definito le attività produttive di beni e servizi (più o meno) essenziali che possono venire proseguite.
I legali rappresentanti delle imprese ed enti ammessi alla prosecuzione o riapertura delle attività rimangono in ogni caso responsabili, come si è visto, della salute e sicurezza dei lavoratori. Nonché della regolare sanificazione di ambienti e strumenti di lavoro.
Il 20.3.20 il ministero della Salute ha adottato un’apposita ordinanza, volta a contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19. (3) Tale ordinanza, fra le altre cose, restringe le possibilità di svolgere attività all’aperto. In particolare:
– l’accesso a parchi, ville, aree gioco e giardini pubblici è vietato al pubblico,
– l’attività ludica o ricreativa all’aperto non è consentita.
▶️ L’attività motoria individuale è ammessa, in prossimità della propria abitazione, a condizione di rispettare la distanza minima di un metro da ogni altra persona,
– ogni spostamento verso abitazioni diverse da quella principale (comprese le seconde case utilizzate per vacanza) è vietato nei giorni festivi e prefestivi, nonché in quegli altri che immediatamente precedono o seguono tali giorni.
Il 25.3.20 il governo italiano ha emanato un nuovo decreto-legge che pone le basi per ulteriori restrizioni di movimento, a livello nazionale e locale. (4)
‘Su specifiche parti del territorio nazionale o sulla totalità di esso, possono essere adottate una o più misure restrittive per periodi predeterminati, ciascuno di durata non superiore a trenta giorni, reiterabili e modificabili anche più volte fino al 31 luglio 2020’. (5)
Le misure restrittive possono venire stabilite e modificate nel tempo, in aumento o in diminuzione, tenuto conto dell’evoluzione epidemiologica del coronavirus. E possono venire adottate:
– a livello nazionale, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri,
– a livello locale, su proposta dei presidenti delle Regioni e Province autonome (di Trento e Bolzano). (6)
Il decreto-legge 25.3.20, per quanto attiene ad attività fisica e facoltà di spostamento, prevede la possibile adozione di una o più tra le misure che seguono:
Dario Dongo e Martina Novelli
(1) Delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020. Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. (G.U. 1.2.20, n. 26)
(2) DPCM 11.3.20, c.d. decreto #RestiamoaCasa. V. https://www.egalite.org/coronavirus-si-ferma-litalia-ma-non-la-solidarieta-digitale/
(3) Ordinanza Min. Sal. 20.3.20. Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale. (GU Serie Generale n.73 del 20-03-2020)
(4) DL 25.3.20, n. 19. Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 (GU Serie Generale n.79 del 25-03-2020)
(5) Il 31.7.20, si ricorda, scade il termine originario dello stato di emergenza dichiarato con delibera governativa 31.1.20. Peraltro soggetto a possibile rinnovo
(6) Le Regioni, in caso sopravvengano situazioni specifiche di aggravamento del rischio sanitario nel loro territorio (o in una parte di esso), possono introdurre misure ulteriormente restrittive nelle aree di loro competenza. Senza però incidere su attività produttive e di rilevanza strategica per l’economia nazionale.
Dario Dongo, avvocato e giornalista, PhD in diritto alimentare internazionale, fondatore di WIISE (FARE - GIFT – Food Times) ed Égalité.