La giornata internazionale per i diritti umani, il 10 dicembre, segue ogni anno quella dedicata alle persone con disabilità.
A Roma si celebra invece la vergogna di chi il diritto dovrebbe conoscerlo e invece lo nega, all’ordine degli avvocati purtroppo.
La mediazione pre-giudiziaria, nella capitale d’Italia, è gestita dalla Fondazione Organismo di mediazione forense. Ed è organizzata, tra l’altro, al secondo piano di uno stabile (in via Attilio Regolo 12D) il cui ascensore è inaccessibile alle persone con disabilità motoria.
Le persone che vivono in sedia a rotelle o si muovono con deambulatore perciò – una volta recatesi nel luogo indicato per esercitare i propri diritti, secondo quanto previsto dal codice di procedura civile – sono impossibilitate ad accedervi.
Égalité – preso atto di quanto sopra, attraverso chi scrive – ha segnalato la questione alla Fondazione Organismo di mediazione forense, all’Ordine degli Avvocati e per conoscenza al Presidente del Tribunale di Roma, tramite PEC 29.11.21 (v. All. 1).
L’ordine degli avvocati e la fondazione hanno risposto in una sola PEC a firma del presidente del consiglio direttivo avv. Antonino Galletti, il 10.12.21 (v. All.2). Non per impegnarsi a ripristinare la legalità, magari anche chiedere scusa, ma per argomentare.
Il rappresentante di ordine degli avvocati e organismo di mediazione forense della città ove è stata fondata l’Europa si introduce adducendo di ‘porgere massimo rispetto’ verso le regole richiamate da Égalité. Vantando anzi la ‘grande sensibilità da sempre mostrata’ verso la ‘tutela delle persone diversamente abili’. Salvo però smentirsi nelle righe a seguire.
Si premura di affermare, l’avvocato Antonino Galletti, che la fondazione non è proprietaria delle mura ove gestisce le mediazioni giudiziarie. Una retorica da azzeccagarbugli che non esime certo il suo gestore dal dovere di garantire la piena accessibilità dei locali di giustizia (ove pure attinenti a una fase pre-giudiziaria).
La presidenza dell’Ordine degli Avvocati di Roma, dal cui indirizzo proviene la PEC in esame, si espone poi a ulteriore vergogna. L’avvocato Antonino Galletti adduce falsamente che i locali gestiti dalla fondazione sono ‘sostanzialmente privi di barriere architettoniche’. Ed elabora, su questa falsità, una teoria ‘abilista’.
L’inaccessibilità oggettiva dei locali viene mascherata in ‘difficoltà oggettiva per determinati soggetti, come è il caso da lei segnalato della sedia a rotelle che per la sua ampiezza non può entrare nell’ascensore’. Tutto si ribalta, in un artificio retorico secondo cui non è la società a dover essere inclusiva ma sono ‘determinati soggetti’ a doversi adattare.
Alla peggio – prosegue il presidente della fondazione – i ‘determinati soggetti’ di cui sopra possono eseguire gli incontri di mediazione presso la sede dell’ordine degli avvocati di Roma ‘in locali particolarmente ampi per cui l’accesso è assolutamente garantito e facilitato’. Trascurando però alcuni aspetti:
– la disabilità in Italia non riguarda ‘determinati soggetti’ ma almeno il 5,2% della popolazione (dati ISTAT). Vale a dire 3,1 milioni di persone, di cui 1,6 milioni al di sotto dei 75 anni di età,
– si aggiungono le c.d. ‘disabilità invisibili’, incluse le debolezze legate all’età, nel Paese UE con la maggior prevalenza di anziani (dati Eurostat). E altre vulnerabilità (es. obesità grave) incompatibili con gli ascensori in miniatura.
L’inaccessibilità dei locali di giustizia è illegale e inaccettabile. E non viene neppure preventivamente comunicata nelle convocazioni. L’insieme di persone con disabilità e fragilità varie si trova perciò ad affrontare difficoltà, oneri e costi per ritrovarsi nell’androne di locali di giustizia inaccessibili senza preavviso.
È nostro diritto pretendere che l’incontro di mediazione abbia luogo in ogni caso, sia pure nell’androne del palazzo. Senza venire costretti a un rinvio che è sempre e comunque pregiudizievole, anche soltanto per la fatica e i costi richiesti per una nuova uscita. Rivendichiamo i nostri diritti, chiediamo l’annotazione a verbale della inaccessibilità dei locali, protestiamo.
La Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità (UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities, CRPD) – adottata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 13.12.06 e recepita in Italia con legge 3.3.09 n. 18 – è in vigore dal 15.3.09. (1)
Senza indulgere su principi e obblighi generali (articoli 3 e 4), il criterio di uguaglianza e non-discriminazione (art. 5) e l’accessibilità (articolo 9), si richiama il concetto di accesso alla giustizia. Nel testo originale, poiché l’Italia ancora non ha provveduto alla traduzione ufficiale della CRPD, nei 15 anni trascorsi dalla sua firma.
‘States Parties shall ensure effective access to justice for persons with disabilities on an equal basis with others, including through the provision of procedural and age-appropriate accommodations, in order to facilitate their effective role as direct and indirect participants, including as witnesses, in all legal proceedings, including at investigative and other preliminary stages.
In order to help to ensure effective access to justice for persons with disabilities, States Parties shall promote appropriate training for those working in the field of administration of justice, including police and prison staff’ (CRPD, articolo 13).
La vita quotidiana della più grande minoranza nella società italiana è offuscata dalle barriere sociali e culturali – oltreché dalle barriere architettoniche – di cui il caso odierno offre solo uno degli infiniti esempi, tra ignoranza e cialtroneria.
Andiamo avanti senza mediazioni, a costo di portare l’omonima fondazione alla Corte Europea dei Diritti Umani. Fino a quando, anche in Italia, si affermerà il rispetto dei diritti umani violati sistematicamente in ogni dove. Ora basta.
Dario Dongo
(1) Legge 3.3.09 n. 18. Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13.12.06 e istituzione dell’Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità. Testo aggiornato al 14.12.18 su Normattiva, https://bit.ly/3ygBgcM
Allegati
(1) Égalité, PEC 29.11.21 – Segnalazione inaccessibilità locali mediazione giudiziaria
(2) Ordine avvocati Roma, Fondazione Organismo di mediazione forense, PEC 10.12.21 – Riscontro a Nota del 29.11.2021 – Fondazione Organismo di Mediazione Forense di Roma.pdf – Fri Dec 10 11_30_18 GMT 01_00 2021
Dario Dongo, avvocato e giornalista, PhD in diritto alimentare internazionale, fondatore di WIISE (FARE - GIFT – Food Times) ed Égalité.