La direttiva UE 2024/1799, finalmente, introduce le norme comuni per promuovere il diritto alla riparazione dei beni. I consumatori e i riparatori vengono così incentivati a richiedere ed effettuare la riparazione di alcuni prodotti, anziché gettarli e sostituirli. (1)
I contratti di vendita tra venditori e consumatori, la garanzia sui prodotti e i rimedi da adottare nei casi di non-conformità sono già stati definiti nella direttiva (UE) 2019/771. (2) Altre misure sono previste nella direttiva per la responsabilizzazione dei consumatori verso la transizione verde.
l venditori devono:
– riconoscere una garanzia legale di 2 anni dalla consegna (almeno 1 anno per i beni di seconda) e una garanzia commerciale che integra e non sostituisce quella legale
– adottare rimedi per il ripristino dei beni in garanzia, qualora si presentino non conformità che, a scelta del consumatore, possono comprendere la riparazione o la sostituzione (senza spese del consumatore)
– in caso di impossibilità o sproporzionalità dei costi dei rimedi di cui sopra, applicare una riduzione proporzionale del prezzo o la risoluzione del contratto
– adottare avvisi ed etichette armonizzate, per informare i consumatori sulla presenza della garanzia (legale e commerciale)
– fornire informazioni adeguate sui costi costi, i requisiti e le necessità di riparazione dei beni.
Il Parlamento europeo – nella risoluzione sulla comunicazione della Commissione sull’economia circolare – aveva a sua volta proposto di introdurre il ‘diritto alla riparazione’ nei confronti dei consumatori. (3)
I consumatori hanno perciò diritto a:
– chiedere una riparazione a prezzi accessibili, dal riparatore di fiducia e di propria scelta, per i difetti che si manifestano anche al di fuori delle responsabilità del venditore e del periodo di garanzia
– ottenere gratuitamente (fatto salvo il caso in cui ciò richieda un servizio di diagnostica), entro un tempo ragionevole dalla richiesta, il modulo europeo di informazioni sulla riparazione.
Il modulo consiste in un’offerta valida per 30 giorni, salvo periodi più ampio concordato tra le parti, ove sono riportati i dati del riparatore, il guasto e il servizio proposto, costo e tempi di riparazione. (4) In caso di sua accettazione, il riparatore è obbligato a eseguire il servizio di riparazione alle condizioni ivi stabilite.
L’obbligo di riparazione si applica ai prodotti in relazione ai quali siano state definite specifiche di riparabilità. Vale a dire:
– lavatrici, lavasciuga biancheria ed asciugabiancheria per uso domestico;
– lavastoviglie per uso domestico;
– apparecchi di refrigerazione;
– display elettronici;
– apparecchiature di saldatura;
– server e prodotti di archiviazione dati;
– telefori cellulari, telefoni cordless e tablet;
– beni che incorporano batterie per mezzi di trasporto leggeri.
La riparazione può venire eseguita a titolo gratuito o a pagamento a un prezzo ragionevole e deve venire effettuata in tempi ragionevoli dalla consegna fisica del bene o dall’accesso consentito dal consumatore.
Durante il periodo della riparazione, i consumatori possono – ma non hanno sempre diritto, al di fuori di casi specifici (5) – ricevere in prestito, a titolo gratuito o a pagamento, un bene sostitutivo o un bene analogo ricondizionato.
I fabbricanti dei beni e delle parti di ricambio:
– devono mantenere prezzi ragionevoli per non scoraggiare la riparazione
– devono pubblicare i prezzi per le riparazioni dei loro beni, che non può venire impedita (salvo questioni di proprietà intellettuale).
– non possono rifiutare una riparazione se altri riparatori o persone hanno effettuato una riparazione precedente, neppure quando siano state utilizzate parti originali usate, compatibili o ottenute da stampanti 3D ai riparatori indipendenti.
La piattaforma europea online serve per permettere ai consumatori di identificare i riparatori o i venditori di beni ricondizionati, così come gli acquirenti di beni difettosi per il ricondizionamento, o qualsiasi iniziativa di riparazione.
L’intera piattaforma è costitutita dalle sezioni nazionali, le quali possono avere natura pubblica o privata. Essa deve includere, oltre ai riparatori, le altre figure che partecipano al sistema europeo.
La registrazione per gli operatori è facoltativa, mentre il servizio per i consumatori è gratuito, garantendo l’accessibilità alle persone con disabilità. Esso deve permettere di effettuare ricerche, richiedere il modulo europeo di informazioni sulla riparazione, permettere agli operatori di fornire le proprie informazioni.
Gli Stati membri devono:
– adottare almeno una misura idonea a promuovere la riparazione, insieme a misure adeguate a garantire la disponibilità per l’informazione ai consumatori
– definire i punti di contatto nazionali per la piattaforma online europea
– introdurre sanzioni proporzionate e dissuasive
– recepire la direttiva entro il 31 luglio 2026, con obbligo di rimuovere ogni misura divergente.
Il legislatore europeo, ancora una volta, ha privilegiato gli interessi industriali rispetto ai diritti dei consumatori. Sotto due aspetti in particolare:
– la restrizione degli obblighi di riparazione a un gruppo ristretto di beni (v. paragrafo 3) che non comprende un’ampia serie di prodotti, elettrodomestici (es. forni, frullatori e robot da cucina, aspirapolvere e scope elettriche) e non;
– la facoltatività del modulo europeo di informazioni sulla riparazione;
– l’assenza di specifiche sui criteri di ‘prezzo ragionevole’ per le parti di ricambio.
Dario Dongo e Andrea Adelmo Della Penna
(1) Direttiva (UE) 2024/1799 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, recante norme comuni che promuovono la riparazione dei beni e che modifica il regolamento (UE) 2017/2394 e le direttive (UE) 2019/771 e (UE) 2020/1828 http://data.europa.eu/eli/dir/2024/1799/oj
(2) Direttiva (UE) 2019/771 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, relativa a determinati aspetti dei contratti di vendita di beni, che modifica il regolamento (UE) 2017/2394 e la direttiva 2009/22/CE, e che abroga la direttiva 1999/44/CE http://data.europa.eu/eli/dir/2019/771/oj
(3) Dario Dongo, Alessandra Mei. Empowering Consumers for the Green Transition, via libera dal Parlamento UE. GIFT (Great Italian Food Trade). 19.2.24
(4) Il riparatore che fornisce il modulo europeo di informazioni deve rispettare gli obblighi di informazione sulle caratteristiche principali del servizio di riparazione, l’identità e le informazioni di contatto del riparatore, il prezzo e le modalità ed i tempi di esecuzione del servizio di riparazione
(5) Si veda il precedente articolo di Dario Dongo. Garanzia su ausili per la disabilità, l’Antitrust afferma il diritto all’assistenza immediata. Égalité. 27.7.20
Dario Dongo, avvocato e giornalista, PhD in diritto alimentare internazionale, fondatore di WIISE (FARE - GIFT – Food Times) ed Égalité.
Laureato in Tecnologie e Biotecnologie degli Alimenti, tecnologo alimentare abilitato, segue l’area di ricerca e sviluppo di Wiise S.r.l. società benefit.