Il 24.2.22, il Consiglio dei ministri italiano è stato convocato per esaminare il decreto legislativo riguardante l’attuazione della direttiva UE 2019/882 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27.6.19, che ha introdotto lo European Accessibility Act.
La direttiva ha l’obiettivo di contribuire al corretto funzionamento del mercato interno, migliorando l’accessibilità a prodotti, servizi ed infrastrutture soprattutto per le persone disabili, stabilendo requisiti univoci per tutti i Paesi aderenti (art. 1). Si presenta certamente interessante. Resta da vedere se questo approccio troverà conferma e se il sistema economico e produttivo europeo evolverà in modo che l’accessibilità venga conseguita attraverso il principio della progettazione universale o della ‘progettazione per tutti’, garantendo alle persone con disabilità un accesso su base di uguaglianza con gli altri. (Cons. 50°).
Apprezzabile l’ampiezza dell’oggetto della direttiva in esame e l’articolazione della sua disciplina:
– il riferimento tra i soggetti beneficiari alle persone con limitazioni funzionali;
– l’eliminazione delle differenze relative ai requisiti nazionali di accessibilità, attraverso l’armonizzazione delle normative statali;
– il contemperamento tra l’esigenza di realizzare l’obiettivo dell’accessibilità di determinati prodotti e servizi con quella del tessuto imprenditoriale e professionale europeo, prevedendo soluzioni che tengano conto di situazioni particolari in cui gli operatori economici possono versare, appaiono introdurre un modello imprenditoriale relativo alle modalità di progettazione, fabbricazione e di erogazione dei prodotti e dei servizi orientato ad una crescita economica e sociale basata altresì sulla inclusione.
Ciò che scontenta è l’eccessiva lungaggine del periodo di recepimento da parte degli Stati membri.
La direttiva fa riferimento alle persone con disabilità, alle ‘persone con limitazioni funzionali‘, agli anziani, donne in gravidanza e a persone che viaggiano con bagaglio. (Cons. 4)
Sono considerate persone con limitazioni funzionali, tutti i soggetti con minorazioni fisiche, mentali, intellettive o sensoriali, con minorazioni connesse con l’età, o altre condizioni riguardanti prestazioni del corpo umano, permanenti o temporanee, che in interazione con varie barriere, determinano un accesso limitato ai prodotti e servizi e la necessità di un loro adeguamento alle loro esigenze specifiche.
L’ambito di applicazione della direttiva 2019/882 riguarda l’armonizzazione dei requisiti di accessibilità dei seguenti prodotti e servizi.
– Sistemi hardware generici per consumatori e i loro sistemi operativi (25° considerando);
– Terminali self-service, quali: terminali di pagamento (bancomat) o terminali destinati alla fornitura di servizi (sportelli automatici, macchine per l’emissione di biglietti, terminali per il check-in);
– Terminali destinati alla fornitura di informazioni, fatta eccezione dei terminali installati come parti integranti di veicoli, aeromobili, navi o materiale rotabile;
– Apparecchiature terminali con capacità informatiche interattive per consumatori utilizzate per i servizi di comunicazione elettronica (30° considerando) e per accedere a servizi di media audiovisivi (31° considerando); lettori di libri elettronici (e-reader). (Art. 2)
– Servizi di comunicazione elettronica, esclusi i servizi di trasmissione utilizzati per la fornitura di servizi da macchina a macchina;
– Servizi che forniscono accesso a servizi di media audiovisivi;
– Siti-web;
– Servizi per dispositivi mobili, comprese le applicazioni mobili;
– Biglietti elettronici e servizi di biglietteria elettronica;
– Fornitura di informazioni relative a servizi di trasporto comprese le informazioni di viaggio in tempo reale relative ai servizi di trasporto passeggeri aerei, con autobus, ferroviari e per vie navigabili;
– Terminali self-service interattivi situati nel territorio dell’Unione per i servizi di trasporto urbano, extraurbano e regionale;
– Servizi bancari per consumatori (39° considerando);
– Libri elettronici (e-book) e software dedicati;
– Servizi di commercio elettronico (Art. 2, par. 2).
La norma considera, inoltre, la raccolta delle comunicazioni di emergenza effettuate verso il numero unico di emergenza europeo 112 (Art. 2, par. 3; Art. 2, par. 4).
Gli Stati membri devono recepire la direttiva entro il 22.6.22. La norma si applicherà a tutti quei prodotti immessi sul mercato e ai servizi forniti ai consumatori dopo il 28.6.25 (Art. 2).
Questa data è suscettibile di deroga sulla base di misure transitorie concernenti i servizi.
Gli Stati potranno decidere di applicare le disposizioni sui requisiti di accessibilità relativi alla raccolta delle chiamate di emergenza “al più tardi a decorrere dal 28 giugno 2027” (Art. 31, par. 3).
Potranno inoltre prevedere un periodo transitorio che terminerà il 30.6.30, durante il quale non occorre che i prodotti utilizzati per la fornitura di un servizio immessi sul mercato prima del 28.6.25 siano conformi ai requisiti fissati nella direttiva. Altresì, i terminali self-service utilizzati per la prestazione di servizi continueranno a essere utilizzati sino alla fine della loro vita economica, che non potrà essere superiore a venti anni (Art. 31).
La possibilità di deroghe e di rinvii risulta spiegabile in ragione della complessità dei profili regolati e dell’esigenza di concedere di disporre di un periodo congruo sia agli Stati e sia agli operatori economici, per adeguare i prodotti e i servizi considerati ai requisiti di accessibilità richiesti dalla direttiva e, altresì, considerando le caratteristiche di alcune apparecchiature, come è il caso dei terminali self-service, che hanno un elevato costo e un lungo ciclo di vita (101° Considerando).
La direttiva prevede requisiti di accessibilità e conseguenti oneri in capo agli operatori economici, i quali potranno immettere sul mercato solo i prodotti e fornire solo i servizi, che saranno conformi ai requisiti di accessibilità armonizzati previsti negli Allegati alla direttiva stessa (Art. 4 paragrafi 1, 2 e 3) e che, quindi, avranno libera circolazione nel mercato interno (art. 6).
I requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi considerati riguarderanno precise caratteristiche tecniche (cfr. gli Allegati I e II), che, tenuto conto delle diverse forme in cui la disabilità si può manifestare, agevoleranno l’ utilizzo di essi da parte delle persone disabili.
I fabbricanti dovranno garantire che il prodotto immesso sul mercato sia stato progettato e fabbricato conformemente ai requisiti di accessibilità stabiliti dalla direttiva (Art. 7, par. 1). A tal fine saranno tenuti a espletare, sulla base di una documentazione tecnica, una procedura di valutazione della conformità del prodotto a tali requisiti. E, all’esito di questa procedura, a redigere una dichiarazione UE di conformità, che determinerà per essi l’assunzione della relativa responsabilità e ad apporre la marcatura CE, dovendo peraltro assicurare, che la produzione in serie continui a essere conforme alla direttiva (Art. 7, paragrafi 2 e 4, art. 16).
Dovranno apporre, inoltre, sul prodotto o sull’imballaggio elementi idonei a identificarlo, indicare i loro dati (nome, denominazione commerciale registrata o marchio d’impresa) e un unico indirizzo al quale possono essere contattati, redigendo i dati di recapito in una lingua facilmente comprensibile per gli utilizzatori finali e le autorità di vigilanza del mercato (Art.7, paragrafi 5 e. 6).
I fabbricanti dovranno garantire, altresì, che il prodotto sia accompagnato da istruzioni e informazioni sulla sicurezza chiare, comprensibili e intelligibili e in una lingua facilmente comprensibile dai consumatori e dagli altri utenti finali, secondo quanto determinato dallo Stato membro interessato (Art.7, par. 7).
Nel caso di richiesta motivata proveniente da una autorità nazionale, i fabbricanti saranno tenuti a cooperare per eliminare la non conformità dei prodotti, che hanno immesso sul mercato, ai requisiti di accessibilità applicabili e a renderli conformi a questi (Art. 7, par. 9).
Se ritengono che sia sopravvenuta la non conformità ai requisiti di accessibilità di un loro prodotto, infine, adotteranno immediatamente le misure correttive necessarie o ritireranno il prodotto immesso sul mercato, dandone pronta informazione alle autorità nazionali competenti degli Stati membri in cui il tal prodotto è stato messo a disposizione. Saranno inoltre tenuti a tenere un registro dei prodotti non conformi e dei relativi reclami (Art.7, par. 8).
Gli importatori saranno tenuti ad immettere sul mercato solo prodotti conformi, previa verifica che il fabbricante abbia ottemperato agli obblighi ad esso imposti dalla direttiva (Art. 9).
Quanto ai distributori, dovranno preliminarmente verificare che il prodotto da immettere sul mercato abbia la marcatura CE, che vi siano i documenti prescritti e le istruzioni e informazioni sulla sicurezza in una lingua facilmente comprensibile dai consumatori e dagli altri utenti finali nello Stato membro interessato. Altresì, dovranno verificare che il fabbricante e l’importatore si siano conformati ai requisiti relativi all’identificazione del prodotto e ai loro dati (Art. 10).
Nel caso di non conformità ai requisiti di accessibilità armonizzati, gli importatori e i distributori saranno tenuti a non immettere il prodotto difettoso sul mercato, dandone avviso al fabbricante e all’importatore e, comunque, all’autorità di vigilanza del mercato.
L’importatore o il distributore sono equiparati a un fabbricante e pertanto, saranno soggetti agli stessi loro obblighi di questo, nel momento in cui immetteranno un prodotto sul mercato con il proprio nome o marchio d’impresa. Oppure, qualora dovessero modificare un prodotto già immesso sul mercato, in modo tale, che la conformità ai requisiti della direttiva possa venirne condizionata (Art. 11).
Quanto ai fornitori di servizi, essi avranno l’obbligo di progettare e fornire servizi in conformità ai requisiti di accessibilità della direttiva (Art. 13). A tal fine saranno tenuti a predisporre le informazioni contenute in allegato alla direttiva (Allegato V), che dovranno essere conservate fino a quando il servizio sarà operativo, e a metterle a disposizione del pubblico in forma scritta e orale, anche in modo da essere accessibili a persone con disabilità.
Anch’essi dovranno assicurare continuità nell’osservanza dei requisiti di accessibilità del servizio fornito e avranno obblighi analoghi a quelli degli altri operatori economici relativamente alle misure correttive per i casi di non conformità e di richiesta motivata di un’autorità nazionale.
Alcune deroghe saranno applicabili in considerazione delle esigenze di particolari tipologie di microimprese, per le quali diventerebbe eccessivamente gravoso soddisfare i requisiti di accessibilità, in ragione della limitatezza delle risorse umane, di fatturato annuo o di bilancio. (Considerando 30° e 70°). Nel presente caso, la deroga non potrà essere invocata, qualora l’operatore economico riceva finanziamenti da fonti pubbliche e private al fine di migliorare l’accessibilità.
Altresì, si potrà derogare ai requisiti di accessibilità, se la conformità ad essi richiederà una “modifica della natura sostanziale” del prodotto o servizio in questione. In ogni caso, le eccezioni alla conformità “non dovrebbero andare oltre lo stretto necessario”.
La previsione delle deroghe risulta motivata da esigenze di proporzionalità, a cui non risulterebbero rispondenti cambiamenti significativi dei prodotti o oneri aggiuntivi eccessivi sotto il profilo organizzativo o finanziario per l’operatore economico, pur tenendo conto del probabile beneficio che ne deriverebbe per le persone con disabilità (considerando 64°-66°).
Con riguardo alle PMI si osserva che queste trovano varia considerazione nella motivazione della direttiva. In particolare, nel 65° considerando si afferma che quest’ultima dovrebbe seguire il principio “pensare in piccolo”. In estrema sintesi ciò significherebbe, che nell’applicazione degli oneri e delle diverse procedure previsti si tenga conto della particolare condizione di esse, anche sotto il profilo della dimensione e dell’eventuale limitatezza della produzione, evitando di creare loro inutili ostacoli.
Tale previsione trova, altresì, riscontro nella Strategia della Commissione il cui scopo è migliorare la vita delle persone e portare maggiori benefici alla società e all’economia “senza creare un onere eccessivo per l’industria e per le amministrazioni”. (Cons. 21°)
La valutazione della sussistenza delle condizioni di deroga spetterà all’operatore economico interessato, che avrà l’onere di fornire la relativa documentazione e, nel caso, dovrà informarne l’autorità di vigilanza del mercato o le autorità responsabili della conformità dei servizi competenti nello Stato membro in cui il prodotto specifico è immesso o fornito, cui compete la verifica sulla valutazione effettuata.
Ai sensi dell’art. 20 la procedura a livello nazionale ha avvio quando l’autorità di vigilanza del mercato di uno degli Stati membri ha ragioni sufficienti per ritenere che un prodotto contemplato dalla direttiva non sia conforme ai requisiti di accessibilità richiesti. In tal caso essa procede a una valutazione del prodotto interessato, con la piena cooperazione degli operatori economici e se la valutazione ne conferma la non conformità chiede all’operatore economico interessato l’adozione di misure correttive in un termine “ragionevole e proporzionato”. Il ritiro del prodotto “entro un termine supplementare ragionevole” è richiesto “solo” nel caso in cui le misure correttive non vengano adottate.
Se l’autorità di vigilanza ritiene che la non conformità non è limitata al territorio nazionale, essa fornisce alla Commissione e agli altri Stati membri le informazioni sul risultato della sua valutazione e delle misure correttive richieste all’operatore economico interessato, la cui mancata adozione dà luogo a misure provvisorie volte a vietare o limitare la messa a disposizione del prodotto sul mercato nazionale o a ritirarlo.
Se nessuno Stato solleva obiezioni contro la misura adottata dallo Stato che ha avviato la procedura di verifica, la misura si ritiene giustificata, determinando l’adozione da parte degli Stati membri delle misure restrittive, quali il ritiro del prodotto dal mercato.
Qualora uno Stato sollevi obiezioni contro la misura nazionale adottata o la Commissione ritenga che essa sia contraria al diritto dell’Unione prende avvio la procedura di salvaguardia (Art. 21). La Commissione svolge consultazioni con gli Stati e con l’operatore economico interessato ed effettua la valutazione della misura nazionale adottata, all’esito della quale decide se la misura in questione sia giustificata o meno. Nel primo caso gli Stati membri sono tenuti a ritirare il prodotto dal mercato; nel secondo caso la misura deve essere revocata dallo Stato che l’ha adottata.
La direttiva prevede altresì casi di non conformità “formale” dei prodotti, ad esempio, la mancata apposizione del marchio CE o l’omessa compilazione della dichiarazione di conformità, la cui persistenza determinerà da parte dello Stato membro, che le ha rilevate, l’adozione di misure per limitare o proibire la messa a disposizione del prodotto sul mercato o garantirne il ritiro (Art. 22).
Gli Stati membri sono tenuti a garantire mezzi adeguati ed efficaci per assicurare il rispetto delle disposizioni della presente direttiva, attraverso
a) disposizioni in base alle quali un consumatore potrà, a norma della legislazione nazionale, adire i tribunali o gli organi amministrativi competenti per garantire che le disposizioni nazionali di recepimento della presente direttiva siano rispettate;
b) disposizioni in base alle quali gli organismi pubblici o le associazioni, le organizzazioni o altri soggetti giuridici privati, che abbiano un legittimo interesse a garantire che la presente direttiva sia rispettata, possano, a norma della legislazione nazionale, adire i tribunali o gli organi amministrativi competenti per conto o a sostegno della persona che si ritiene lesa, con la sua approvazione, in qualsiasi procedimento giudiziario o amministrativo diretto a far rispettare gli obblighi stabiliti dalla direttiva stessa.
Inoltre, gli Stati membri dovranno stabilire le sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate conformemente alla presente direttiva e adottare tutte le misure necessarie per garantirne l’attuazione. Le sanzioni previste dovranno essere effettive, proporzionate e dissuasive. (Artt. 29-30)
Elena Bosani
Avvocata in Milano e Francoforte sul Meno. Esperta in diritto di famiglia, minorile e penale, è ora iscritta a un master universitario in diritto alimentare