Genova ha voltato pagina, il 3.8.20. L’architetto Renzo Piano ha donato alla città il progetto del ponte veliero, che il sindaco e commissario straordinario Marco Bucci ha inaugurato in meno di 24 mesi dal tragico crollo. Un nuovo inizio da celebrare con sobrietà, nel rispetto di 43 vittime innocenti e dei loro familiari, oltreché degli sfollati dalle loro case e luoghi di lavoro. Ma c’è altro da fare.
Si deve anzitutto lavorare all’abbattimento delle barriere architettoniche, per rendere la Superba accessibile anche alle persone con disabilità e agli anziani.
La nostra rinnovata richiesta al sindaco nonché ingegner Marco Bucci. E la denuncia-querela alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Genova – nei confronti del legale rappresentante e dei dirigenti di AMT (Azienda Mobilità e Trasporti) S.p.A. – per la sistematica inaccessibilità degli autobus ai disabili.
La legge 28.2.86 n. 41 ha introdotto:
– il divieto di approvare ‘progetti di costruzione o ristrutturazione di opere pubbliche che non siano conformi alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 27.4.78, n. 384, in materia di superamento delle barriere architettoniche’,
– il divieto di erogare contributi o agevolazioni, da parte dello Stato e altri enti pubblici, per la realizzazione di progetti in contrasto con le norme del DPR 384/78,
– il dovere delle amministrazioni competenti di adottare, ‘per gli edifici pubblici già esistenti non ancora adeguati alle prescrizioni del decreto’ sopra, i ‘piani di eliminazione delle barriere architettoniche’, c.d. PEBA. Entro il 1.3.87 (!),
– il dovere di Regioni e Province autonome, trascorso invano il termine del 29.6.85, di nominare ‘un commissario per l’adozione dei piani di eliminazione delle barriere architettoniche presso ciascuna amministrazione comunale’. (articolo 32, comma 20-22).
La legge 5.2.92, n. 104 (legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) a sua volta offre un promemoria sui doveri degli enti locali in materia di barriere architettoniche:
– attività sportive, turistiche e ricreative. Rimozione degli ostacoli all’accessibilità e ‘fruibilità delle strutture sportive e dei connessi servizi da parte delle persone handicappate’ (art. 23.2),
– impianti di balneazione. Le concessioni demaniali e i loro rinnovi sono subordinati ‘all’effettiva possibilità di accesso al mare delle persone handicappate’ (art. 23.3). Condizione mai verificata nel Comune di Genova, salvo un paio di micro-novità che confermano la violazione ubiquitaria di una norma in vigore da 28 anni,
– eliminazione o superamento delle barriere. ‘Tutte le opere edilizie riguardanti edifici pubblici e privati aperti al pubblico sono eseguite in conformità alle disposizioni di cui’ alla legge 118/71, al DPR 384/78, alla legge 13/89, al DM 236/89 e successive modifiche. ‘Il rilascio della concessione o autorizzazione edilizia per le opere’ di cui sopra ‘è subordinato alla verifica della conformità del progetto compiuta dall’ufficio tecnico o dal tecnico incaricato dal comune. Il sindaco, nel rilasciare il certificato di agibilità e di abitabilità per le opere (…), deve accertare che le opere siano state realizzate nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di eliminazione delle barriere architettoniche’. Nel caso di opere pubbliche, ‘l’accertamento di conformità alla normativa vigente in materia di eliminazione delle barriere architettoniche spetta all’Amministrazione competente, che ne dà atto in sede di approvazione del progetto’ (art. 24),
– inagibilità. ‘Tutte le opere realizzate negli edifici pubblici e privati aperti al pubblico (…) nelle quali le difformità siano tali da rendere impossibile l’utilizzazione dell’opera da parte delle persone handicappate, sono dichiarate inabitabili e inagibili. Il progettista, il direttore dei lavori, il responsabile tecnico degli accertamenti per l’agibilità o l’abitabilità ed il collaudatore, ciascuno per la propria competenza, sono direttamente responsabili. Essi sono puniti con l’ammenda da lire 10 milioni a lire 50 milioni e con la sospensione dai rispettivi albi professionali per un periodo compreso da uno a sei mesi’ (art. 24.6). Deve perciò venire dichiarato inagibili, ad esempio, il sottopasso ristrutturato nei mesi scorsi a Piazza Corvetto in Genova centro. E devono venire processati – anche per delitti di falso – progettisti, direttori lavori, responsabili tecnici e collaudatori dei numerosi negozi e pubblici esercizi ristrutturati senza badare all’accessibilità,
– spazi e percorsi urbani. ‘I PEBA sono modificati con integrazioni relative all’accessibilità degli spazi urbani, con particolare riferimento all’individuazione e alla realizzazione di percorsi accessibili, all’installazione di semafori acustici per non vedenti, alla rimozione della segnaletica installata in modo da ostacolare la circolazione delle persone handicappate’ (art. 24.9),
– regolamenti edilizi. I comuni avrebbero dovuto adeguare i propri regolamenti edilizi alle norme per l’eliminazione delle barriere architettoniche entro il 19.7.92 (art. 24.11),
– mobilità e trasporti collettivi. ‘Le regioni disciplinano le modalità con le quali i comuni dispongono gli interventi per consentire alle persone handicappate la possibilità di muoversi liberamente sul territorio, usufruendo, alle stesse condizioni degli altri cittadini, dei servizi di trasporto collettivo appositamente adattati o di servizi alternativi’ (art. 26). È perciò fuorilegge, tra gli altri, la quasi totalità dei servizi di trasporto pubblico interurbano forniti di ATP ESERCIZIO S.r.l. (società sottoposta ad attività di direzione e coordinamento da parte di AMT S.p.A).
Alla vigilia dell’inaugurazione del ponte San Giorgio chi scrive ha avuto occasione fortuita di incontrare il sindaco di Genova in pieno centro. Cogliendo l’occasione per congratularsi dei brillanti lavori realizzati in questi anni e invitarlo alla doverosa trasformazione di una città splendida. Ma del tutto inaccessibile alle persone con disabilità (5,2% della popolazione italiana. Rapporto ISTAT 3.12.19).
Gli anziani a loro volta si iscrivono, in misura variabile e crescente, tra le persone con disabilità progressiva. La Liguria è la seconda regione in Europa per prevalenza di over-65 (28,5% della popolazione, a fronte di una media UE del 20,3%. Eurostat 2009). E la persistenza di barriere architettoniche è per loro causa primaria di incidenti e ospedalizzazioni.
Rinnoviamo al sindaco Marco Bucci questo appello, già rivolto con PEC 9.1.19 ritrasmessa il 30.9.20. La ricostruzione del ponte non ha lasciato spazio ad altro, è evidente e lo ringraziamo per lo straordinario lavoro. Ora però, con altrettanta celerità, il PEBA. Égalité e il Disability Pride Network sono a disposizione per ogni contributo utile.
Il 3.8.20 lo scrivente ha presentato denuncia-querela – in proprio e nella qualità di legale rappresentante di Égalité Onlus – nei confronti dei legali rappresentanti e responsabili di AMT S.p.A. Società concessionaria del servizio di trasporto pubblico urbano nella città di Genova.
L’accesso al trasporto pubblico tramite autobus – da parte delle molte persone con varie forme di disabilità, motoria e/o neurologica – postula che il mezzo sia dotato di una pedana, in grado di consentire la salita e discesa con la carrozzina o altri ausili per la deambulazione.
La gran parte degli autobus di AMT è dotata di pedane servoassistite che regolarmente non funzionano. Si è così subita esperienza diretta di innumerevoli interruzioni del pubblico servizio, offrendo alla Procura della Repubblica registrazione esatta di 36 guasti in pochi mesi di tentativi di fruire dello stesso, negli anni 2018-2019-2020.
La totale disattenzione alle ripetute denunce dei predetti guasti – da parte di azienda che oltretutto vanta una certificazione ISO 9001 – è emblematica della consapevole accettazione, da parte dei vertici aziendali, della interruzione sistematica del pubblico servizio.
Le persone con disabilità vengono così costrette a inaccettabili disagi, come interminabili soste, al caldo o al freddo o sotto l’acqua a seconda delle stagioni. Oltre a imprevedibili ritardi. E ancor peggio, questa situazione costringe anche gli accompagnatori e i congiunti a condividere lo stigma della discriminazione.
La legge 5.2.92 n. 104 (legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) dispone, all’articolo 26 (Mobilità e trasporti collettivi), che ‘le regioni disciplinano le modalità con le quali i comuni dispongono gli interventi per consentire alle persone handicappate la possibilità di muoversi liberamente sul territorio, usufruendo, alle stesse condizioni degli altri cittadini, dei servizi di trasporto collettivo appositamente adattati o di servizi alternativi.’
La direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 27.1.94 (Princìpi sull’erogazione dei servizi pubblici, in G.U. 22.2.94, n. 43) a sua volta stabilisce che ‘l’erogazione del servizio pubblico deve essere ispirata al principio di eguaglianza dei diritti degli utenti. Le regole riguardanti i rapporti tra utenti e servizi pubblici e l’accesso ai servizi pubblici devono essere uguali per tutti. (…) In particolare, i soggetti erogatori dei servizi sono tenuti ad adottare le iniziative necessarie per adeguare le modalità di prestazione del servizio alle esigenze degli utenti portatori di handicap’. (Capo I, Principi Generali, articolo 1, Eguaglianza). ‘L’erogazione dei servizi pubblici, nell’ambito delle modalità stabilite dalla normativa regolatrice di settore, deve essere continua, regolare e senza interruzioni.’ (articolo 3, Continuità).
La legge 3.3.09 n. 18 ha ratificato e reso esecutiva anche in Italia la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities, CRPD) adottata dall’Assemblea Generale dell’ONU il 13.12.06. Tale Convenzione a sua volta riafferma, all’articolo 20, il principio di pari opportunità nella fruizione del servizio di trasporto pubblico.
Si attende ora una solerte ed efficace attività investigativa, da parte della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Genova. La quale potrà acquisire i registri delle segnalazioni dei guasti e altre prove documentali, ascoltare le persone informate sui fatti e contestare ai vertici di AMT i delitti di interruzione di pubblico servizio e violenza privata continuati.
Dove la civiltà non arriva, è il tempo della giustizia.
Dario Dongo
Foto di copertina di Carlo Previati
Dario Dongo, avvocato e giornalista, PhD in diritto alimentare internazionale, fondatore di WIISE (FARE - GIFT – Food Times) ed Égalité.