L’11.3.20 – quando l’OMS ha dichiarato la pandemia Covid-19 (1) – il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha adottato il decreto #RestiamoaCasa, o Lockdown Italia. Una serie prime misure drastiche di contenimento sociale, a valere fino al 25.3.20. La persistenza di un elevato rischio di contagio ha poi condotto a tre ulteriori proroghe delle restrizioni, con lievi modifiche.
Il DPCM 10.4.20, a firma del presidente del Consiglio Giuseppe Conte, proroga fino al 3.5.20 le misure già adottate per contenere il rischio di contagio epidemiologico da Covid-19. (2)
Tale decreto, integrato da cinque allegati, definisce perciò:
– attività consentite e attività vietate,
– esercizi commerciali aperti,
– attività produttive industriali e commerciali autorizzate,
– misure di contenimento da adottare nei predetti luoghi e attività,
– misure igienico-sanitarie da rispettare.
Le nuove misure si applicano su scala nazionale. Ferme restando le misure di contenimento più restrittive adottate dalle Regioni, d’intesa con il ministro della Salute, ad applicarsi sui rispettivi territori.
In generale è proibito lasciare la propria abitazione. Sono autorizzati solo gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, motivi di salute o situazioni di necessità. Ivi inclusa la spesa e gli acquisti di beni essenziali.
Nei pressi dell’abitazione, è consentito svolgere attività motoria, solo individualmente, nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona. Non è consentito in alcun caso svolgere attività ludica e ricreativa all’aperto. Ed è vietato l’accesso a parchi, ville, aree gioco e giardini pubblici.
È vietato trasferirsi o spostarsi – con mezzi di trasporto pubblici o privati – in Comuni diversi rispetto a quello di residenza o domicilio. Ed è vietato recarsi presso abitazioni diverse da quella principale, comprese le seconde case, come abbiamo riferito nel precedente articolo.
È vietato l’assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico. Sono perciò chiusi centri sportivi, palestre, piscine, centri benessere, musei, cinema, teatri, centri sociali etc.
I soggetti con sintomi di infezione – problemi respiratori o gastrointestinali, febbre (>37,5° C) – devono rimanere presso il proprio domicilio e limitare al massimo i contatti sociali, avvisando il proprio medico curante.
Le persone positive a Covid-19 devono invece sottoporsi a isolamento domiciliare fiduciario, con divieto assoluto di uscire di casa.
Le attività commerciali al dettaglio sono generalmente sospese. Sono attualmente autorizzate le attività di vendita di generi alimentari, beni di prima necessità e le altre che seguono:
– ipermercati, supermercati, discount di alimentari, minimercati e altri esercizi non specializzati di alimentari vari, commercio al dettaglio di prodotti surgelati, commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacchi in esercizi specializzati (codici ateco: 47.2)
– edicole,
– farmacie, parafarmacie, negozi di articoli medicali e ortopedici,
– cartolerie, librerie,
– vestiti per bambini e neonati,
– computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici,
– tabaccherie,
– distributori di carburante,
– ferramenta, negozi di vernici, vetro piano, materiale elettrico e termoidraulico, articoli per l’illuminazione,
– articoli igienico-sanitari, saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini,
– profumerie, negozi di prodotti per toletta e igiene personale,
– piccoli animali domestici,
– materiale per ottica e fotografia,
– distributori automatici.
I titolari degli esercizi hanno la responsabilità primaria di garantire la salute e sicurezza dei lavoratori, adottando le misure previste nel Protocollo 14.3.20.
In attesa di misure specifiche per la ‘fase 2’, quando più attività verranno riaperte, nei negozi vale la regola generale (e tassativa) di garantire la distanza di sicurezza interpersonale di (almeno) un metro.
Tutte le attività che attengono ai servizi alla persona sono sospese. È il caso di estetiste, parrucchieri, barbieri.
I soli servizi operativi sono:
– lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia (anche a livello industriale),
– pompe funebri e attività connesse,
– servizi bancari, finanziari e assicurativi.
Mai interrotte le attività del settore agricolo, zootecnico e di trasformazione agro-alimentare, comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi.
Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (tra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), con esclusione di mense e catering continuativo su base contrattuale.
La ristorazione con consegna a domicilio (food delivery) è consentita, nel rigoroso rispetto delle prescrizioni igienico-sanitarie specifiche da estendere alla fase di consegna. Si fa richiamo alle apposite linee guida, utili anche alla temporanea conversione di ristoranti e pubblici esercizi al food delivery. (3)
Nessun divieto è stabilito per le attività professionali. Si raccomanda tuttavia che sia attuato il massimo utilizzo di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza (4).
Sull’intero territorio nazionale sono sospese tutte le attività produttive industriali e commerciali, a eccezione di quelle indicate nell’allegato 3. Il lungo elenco comprende attività quali coltivazioni agricole, fabbricazione di medicinali, materie plastiche, tessuti, estrazione di gas, etc.
È sempre consentita l’attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici nonché’ di prodotti agricoli e alimentari.
Per sostenere i lavoratori e le loro attività, sono state altresì emanate misure urgenti in materia di accesso al credito e adempimenti fiscali per le imprese, poteri speciali nei settori strategici, interventi in materia di salute e lavoro, proroga di termini amministrativi e processuali. (5)
Dario Dongo e Martina Novelli
Note
(1) WHO characterizes COVID-19 as a pandemic https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/events-as-they-happen
(2) Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale. https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/04/11/20A02179/sg
I precedenti decreti sulle misure restrittive volte al contenimento del contagio sono:
– DPCM 11.3.20, (GU Serie Generale 11.3.20 n. 64) https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/03/11/20A01605/sg
– Decreto-Legge del 25 marzo 2020, n. 19 Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, (GU Serie Generale n.79 del 25-03-2020) https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/04/02/20A01976/sg
– DPCM del 1 aprile 2020, Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale. (GU Serie Generale n.88 del 02-04-2020) https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/04/02/20A01976/sg
(3) Covid 19, linee guida per la rinascita di ristoranti e bar tramite food delivery https://www.greatitalianfoodtrade.it/covid-19-linee-guida-per-la-rinascita-di-ristoranti-e-bar-tramite-food-delivery/
(4) V. Coronavirus, misure di contenimento negli ambienti di lavoro. Protocollo 14.3.20 https://www.greatitalianfoodtrade.it/coronavirus-misure-di-contenimento-negli-ambienti-di-lavoro-protocollo-14-3-20/
Decreto ‘Cura Italia’, startup innovative e bonus pubblicità, https://www.greatitalianfoodtrade.it/mercati/decreto-cura-italia-startup-innovative-e-bonus-pubblicit%C3%A0
5) Decreto-Legge 8 aprile 2020, n. 23 https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/04/08/20G00043/sg
Dario Dongo, avvocato e giornalista, PhD in diritto alimentare internazionale, fondatore di WIISE (FARE - GIFT – Food Times) ed Égalité.