Proteggere la libertà di stampa e il pluralismo dei media rispetto a querele e liti temerarie è l’obiettivo di un’apposita iniziativa UE, nell’ambito del Piano d’azione per la democrazia europea. (1)
Il progetto di direttiva SLAPP (Strategic lawsuit against public participation) ambisce a garantire l’indipendenza dell’informazione e a proteggere i giornalisti da azioni ‘strategiche’ volte a limitare la partecipazione pubblica.
L’iniziativa è ora soggetta a consultazione pubblica a cui tutti possono partecipare entro l’1.11.21, esprimendo i propri commenti, sul sito web della Commissione europea. Un approfondimento.
La libertà di stampa sta vivendo uno dei periodi più bui nella storia delle democrazie europee. Si susseguono e aumentano intimidazioni, attacchi e azioni legali, nei confronti di giornalisti e attivisti, per impedire loro di informare il pubblico e manifestare la libertà di opinione.
La Piattaforma per la “protezione del giornalismo” – istituita dal Consiglio d’Europa per monitorare lo stato della libertà della stampa nei 47 Paesi membri, inclusi Turchia e Russia – ha registrato nel 2020 un incremento significativo delle segnalazioni (+ 40%) rispetto all’anno precedente.
Gli atti intimidatori nei confronti dei giornalisti sono ulteriormente aumentati nei primi sette mesi del 2021, +19% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. Oltre la metà delle intimidazioni è stata esercitata attraverso il web e i social network. (2)
L’Italia è leader in UE e al secondo posto nel continente europeo (dopo la Russia e prima della Serbia) per la carenza di libertà di stampa, nella classifica 2021 stilata al Consiglio d’Europa.
‘Dati Istat indicano che solo nel 2017 sono state inoltrate 9.479 querele per diffamazione a mezzo stampa, di cui solo oltre il 60% sono successivamente state archiviate dal gip e di cui solo il 6,6% è stato rinviato a processo.
I querelanti sono spesso personaggi di pubblica notorietà, come politici, direttori di holding private o soggetti collusi con la criminalità organizzata, i quali iniziano procedimenti legali contro giornalisti al fine di silenziarli e mantenere nascoste le informazioni contenute nei loro articoli, spesso riguardanti fatti di corruzione, evasione fiscale o coinvolgimento con affari mafiosi.’ (3)
AGCOM, nel proprio Osservatorio sul giornalismo, già nel 2017 rilevava il frequente utilizzo dell’azione legale come strumento deterrente sistemico, noto in letteratura come chilling effect (4,5). Con grave nocumento alla possibilità di portare una voce critica nel dibattito pubblico, e così alla democrazia stessa.
L’effetto intimidatorio di queste strategie è aggravato in Italia dalla straordinaria durata dei processi, nonché dal timore del querelato di subire una condanna a una pena detentiva. Un caso unico, nel panorama legislativo degli Stati membri UE, rispetto al quale la Corte Costituzionale ha più volte sollecitato una riforma del Parlamento. Finora invano. (3)
SLAPP, come il suono di uno schiaffo, è l’acronimo di Strategic lawsuit against public participation. Vale a dire, le strategie intentate da istituzioni pubbliche, imprese e altri soggetti nei confronti di giornalisti e pubblicisti, associazioni, attivisti e sindacalisti, accademici, whistleblower. (6) Allo scopo di interrompere le loro attività di informazione e denuncia, con minacce spesso seguite da querele e/o citazioni in giudizio e richieste di cospicui risarcimenti.
Le intimidazioni ‘ad astenersi dal pubblicare altre notizie su… ’ già di per sé dovrebbero venire perseguite come estorsioni, ad avviso di chi scrive, in quanto mirate a limitare a priori l’esercizio di diritti umani fondamentali (libertà di espressione) per procurare a sé o ad altri un profitto ingiusto. Con la minaccia di un danno che si realizza già nel dover sopportare i costi della difesa da querele calunniose e liti temerarie di durata imprevedibile in Italia.
Nessuno Stato membro in UE ha a tutt’oggi adottato alcuna norma idonea a proteggere i giornalisti e pubblicisti rispetto a questo tipo di intimidazioni che di fatto si traducono in spade di Damocle installate da chiunque nella più completa irresponsabilità dei denuncianti.
‘Finché c’è un sistema che consente di non pagare nulla a chi fa esposti o denunce ai giornalisti, io credo che la democrazia avrà un bavaglio per sempre’ (Sigfrido Ranucci su Report, Rai3, 19.4.21).
Nella migliore delle ipotesi, il giornalista prosciolto dalle accuse deve accontentarsi della condanna di controparte a risarcire spese legali inferiori alle tariffe minime. Ma le condanne per lite temeraria e calunnia – nei giudizi civile e penale rispettivamente – sono aghi nei pagliai delle carte bollate. (7)
‘Ogni persona ha diritto alla libertà d’espressione. Tale diritto include la libertà d’opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee, senza che vi possa essere ingerenza da parte delle autorità pubbliche e senza limiti di frontiera’ (Convenzione europea per la Salvaguardia dei Diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, CEDU, articolo 10)
Dario Dongo ed Elena Bosani
(1) Commissione europea. Piano d’azione per la democrazia europea: per democrazie dell’UE più forti. Comunicato stampa, 3.12.20.
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_20_2250;
(2) FNSI (Federazione Nazionale Stampa Italiana). Consiglio d’Europa, nel 2020 «enormi danni» alla libertà di stampa. 28.4.21, https://www.fnsi.it/consiglio-deuropa-nel-2020-enormi-danni-alla-liberta-di-stampa
(3) Italia: La decisione della Corte Costituzionale sul carcere per i giornalisti condannati per diffamazione a mezzo stampa pone l’urgenza di una riforma legislativa in materia. https://bit.ly/2ZYnAFZ Dichiarazione sottoscritta da Article 19, FNSI, Sindacato Unitario Giornalisti Campania (SUGC), Articolo 21, Osservatorio Balcani Caucaso Transeuropa (OBCT), European Federation of Journalists (EFJ), European Centre for Press and Media Freedom (ECPMF), International Press Institute (IPI)
(4) AGCOM (2017). Osservatorio sul giornalismo, II edizione. AGCOM (Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni), Servizio economico-statistico. https://www.agcom.it/documents/10179/7278186/Documento+generico+29-03-2017/3c3b73a7-64ce-47e9-acf1-e0ae62fad01f?version=1.0
(5) Il chilling effect si concretizza in un effetto deterrente di carattere strutturale. La minaccia di ripercussioni di tipo legale induce all’autocensura, all’impoverimento del pluralismo delle informazioni e del dibattito pubblico. V. Barendt, E. et al. (1997). Libel and the media: The chilling effect, 31-32. Logan D. A. (2001). Essay, Libel Law in the Trenches: Reflections on Current Data on Libel Litigation, 87 Va. L. Rev. 503, 511
(6) Si intende per whistleblower l’individuo che denunci pubblicamente o riferisca alle autorità attività illecite realizzate in organizzazioni pubbliche o private ove esso lavori
(7) Ossigeno per l’informazione. Rassegna di querele e altre azioni legali pretestuose contro i giornalisti in Italia. (2015). ‘Anche nel codice di procedura civile c’è una norma per punire chi sostiene una causa con motivazioni che sa di essere false o infondate (art. 96 del Codice di Procedura Civile). Questa norma, introdotta nel 2009, è stata applicata in tutto due o tre volte. L’ultima applicazione dell’articolo 96, il 28.2.15 (caso Unione Sarda), ha fatto tanta sensazione quanta ne susciterebbe la notizia di un uomo che morde un cane’
Dario Dongo, avvocato e giornalista, PhD in diritto alimentare internazionale, fondatore di WIISE (FARE - GIFT – Food Times) ed Égalité.
Avvocata in Milano e Francoforte sul Meno. Esperta in diritto di famiglia, minorile e penale, è ora iscritta a un master universitario in diritto alimentare