Il Consiglio dell’UE ha dato il via libera definitivo alla direttiva sui salari minimi adeguati, che era stata approvata lo scorso 14.9.22 dal Parlamento europeo. (1)
Salari minimi, i fini della direttiva
Il primo fine è di “contribuire alla convergenza sociale verso l’alto”, far cioè aumentare le retribuzioni e ridurre le “disuguaglianze retributive”. (Art. 1)
I minimi retributivi dovranno, quindi, essere “adeguati” per conseguire “condizioni di vita e di lavoro dignitose”.
La direttiva richiama, inoltre, ulteriori finalità, quali la promozione della “coesione sociale” e la riduzione del “divario retributivo di genere”.
Ambito di applicazione
La direttiva “si applica ai lavoratori dell’Unione che hanno un contratto di lavoro o un rapporto di lavoro quali definiti dal diritto, dai contratti collettivi o dalle prassi in vigore in ciascuno Stato membro, tenendo conto della giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea”. (Art. 2)
L’ampia formulazione consente di includere anche quei lavoratori che si collocano ai confini della subordinazione, i cosiddetti “workers”. Il disposto del Considerando 17 stabilisce che “i lavoratori domestici, i lavoratori a chiamata, i lavoratori intermittenti, i lavoratori a voucher, i i falsi lavoratori autonomi, i lavoratori tramite piattaforma digitale, i tirocinanti e gli apprendisti potrebbero rientrare nell’ambito di applicazione della presente direttiva a condizione che soddisfino tali criteri”.
Lo stesso Considerando precisa che “è opportuno che la determinazione dell’esistenza di un rapporto di lavoro si fondi sui fatti correlati all’effettiva prestazione di lavoro e non sul modo in cui le parti descrivono il rapporto”.
Cosa prevede la Direttiva
La direttiva prevede un salario minimo adeguato, sia che esso venga determinato dalla contrattazione collettiva o dalla legge.
L’Ue non ha competenza nel fissare il livello dei salari minimi (art. 153, par. 5 TFUE Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea), pertanto spetterà agli Stati membri provvedervi con legge e con i contratti collettivi o con entrambi.
A tale scopo la Direttiva indica due percorsi:
- uno comune a tutti gli Stati membri, basato sulla promozione della contrattazione collettiva, al fine di aumentare i livelli di copertura, (2)
- un altro ad hoc per quegli Stati membri dotati di salario minimo legale, che saranno tenuti ad applicare alcuni criteri condivisi che, pur lasciando il dovuto margine di manovra ai governi nazionali, favoriranno il raggiungimento di livelli salariali “adeguati”.
Proposte di intervento per garantire l’adeguatezza del salario minimo
Promozione della contrattazione collettiva sulla determinazione dei salari (Art. 4)
Gli Stati dovranno:
- adottare misure volte a promuovere la capacità delle parti sociali di partecipare alla contrattazione collettiva sulla determinazione dei salari
- incoraggiare negoziazioni costruttive, significative e informate sui salari tra le parti sociali
- prendere in esame eventuali criticità che affliggono specifici settori o aree
- laddove il livello di copertura risulti inferiore alla soglia del 70%, gli Stati membri in cui ciò avviene dovranno “prevedere un quadro di condizioni favorevoli alla contrattazione collettiva”. Tali condizioni saranno individuate “per legge a seguito della consultazione delle parti sociali o mediante un accordo con queste ultime”, definendo così un piano d’azione da comunicare alla Commissione e sul quale la Commissione potrà eserciterà un controllo.
Salario minimo legale
Gli Stati membri in cui già opera un regime legale di salario minimo dovranno:
- definire criteri nazionali chiari e stabili per la determinazione e l’aggiornamento periodico del salario minimo, che tengano conto del potere d’acquisto dei salari minimi in rapprto al costo della vita, del livello generale dei salari lordi e la loro distribuzione, del tasso di crescita dei salari lordi e dell’andamento della produttività del lavoro. (Art. 5)
- tutelare i salari minimi legali dalle trattenute ingiustificate o sproporzionate. (Art. 6)
- coinvolgere le parti sociali nella determinazione e nell’aggiornamento dei salari minimi legali, anche attraverso l’istituzione di appositi organi consultivi. (Art. 7)
- rafforzare il sistema di controlli e ispezioni sul campo, fornire orientamenti alle autorità responsabili dell’applicazione e dotare i lavoratori di informazioni adeguate sui salari minimi, al fine di promuovere un effettivo accesso ai salari minimi legali. (Art. 8)
- nell’esecuzione degli appalti pubblici e dei contratti di concessione, gli operatori economici diretti e la successiva catena di subappalto sono tenuti a conformarsi ai salari stabiliti dalle contrattazioni collettive e ai salari minimi legali, laddove esistenti. (Art. 9)
- sviluppare strumenti efficaci e affidabili di raccolta dei dati e monitoraggio, al fine di consentire agli Stati membri di comunicare annualmente alla Commissione i pertinenti dati relativi alla copertura e all’adeguatezza. (Art. 10)
- garantire ai lavoratori e ai loro rappresentanti l’accesso a una risoluzione efficace e imparziale delle controversie, il diritto di ricorso, compreso il diritto a una compensazione adeguata, e una protezione efficace da qualsiasi forma di pregiudizio qualora decidano di esercitare il diritto di difesa dei loro diritti relativi alla tutela garantita dal salario minimo vigente. (Art. 11)
- prevedere sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive in caso di violazioni delle disposizioni nazionali che istituiscono la tutela garantita dal salario minimo. (Art. 12)
Prossime tappe
La direttiva entrerà in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e gli stati membri avranno due anni di tempo per recepirla.
Conclusioni
La direttiva rappresenta un’importante novità nelle politiche sociali dell’Unione Europea e uno slancio necessario per una riforma dei meccanismi di determinazione dei salari minimi a livello nazionale.
Spetterà ora ai singoli Stati membri e alle parti sociali adottare le misure necessarie per assicurare il rispetto delle prescrizioni della direttiva, tenendo in considerazione le rispettive circostanze economiche nazionali e le specificità dei rispettivi sistemi di determinazione dei salari minimi.
Note
(1) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020PC0682
(2) per “livello di copertura”, l’art. 2 intende “la percentuale di lavoratori a livello nazionale cui si applica un contratto collettivo”.
Avvocata in Milano e Francoforte sul Meno. Esperta in diritto di famiglia, minorile e penale, è ora iscritta a un master universitario in diritto alimentare